Patrimonio architettonico

Molti dei termini che definiscono gli oggetti del nostro patrimonio culturale hanno subito nel corso degli anni una trasformazione, indicativa anche dell’evoluzione concettuale che ha informato la legislazione italiana su questa materia.

Come la nozione di bene culturale si è venuta evolvendo da quella di “cosa d’arte” o di “antichità e belle arti”, così quella di bene architettonico si è venuta evolvendo da quella di “monumento”: con questa parola (dal latino monere, ammonire, ricordare, ammaestrare) si attribuiva valore alle emergenze architettoniche rilevanti per i riferimenti artistici e/o storici. Nel corso degli anni si è passati alla nozione di bene diffuso, che riconosce valore anche all’architettura cosiddetta minore, ai legami tra i singoli beni architettonici e ai contesti.

Questa nuova concezione di bene architettonico si è venuta formando di pari passo con una nuova visione della storia non più in senso idealistico, come riferimento ai soli eventi cruciali, ma intesa in modo più articolato, aperta allo studio della società nel suo complesso e attenta anche agli aspetti della cultura materiale. Di questa nuova concezione ampliata si trovano molti riferimenti negli atti della Commissione Franceschini (1967).

All’architettura minore è, ad esempio, dedicato un capitolo dell’indagine sui beni monumentali e ambientali, dove si richiama l’importanza degli edifici, anche umili ma comunque storici, che circondano le architetture monumentali; ne consegue una implicita ammissione di valore dei contesti e delle relazioni storicizzate tra le parti. Inoltre la Commissione Franceschini individua come nuova categoria di beni i centri storici, ‘strutture insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte originaria e autentica di insediamenti’.

La disciplina giuridica ha accolto le diverse istanze che nel corso degli anni si sono andate formando attorno alle definizione di nuove e particolari categorie di beni architettonici di interesse culturale. L’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio cita espressamente al comma 4, lett. g ‘le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico’. Anche la tutela dell’architettura rurale è inclusa nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 10, comma 4, lettera l); ad essa è anche dedicata un’apposita legge, la n. 378 del 24 dicembre 2003, ‘Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell’architettura rurale’ e la recente direttiva del 30 ottobre 2008 emanata dalla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee. Tra le categorie oggetto di una specifica menzione nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, a cui è dedicato l’art. 51, ricordiamo gli studi d’artista, anche se non appartenenti esclusivamente ai beni architettonici ma piuttosto da considerarsi come complessi di più tipologie di beni culturali. La legge italiana attribuisce un rilievo particolare alla categoria dei cosiddetti giardini storici, menzionati alla lettera f del già citato comma del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (‘le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico’). Esempi di questa tipologia di beni culturali sono i giardini e i parchi annessi alle grandi proprietà nobiliari, gli orti e i giardini botanici, i parchi urbani, le aree verde comprese nei siti archeologici, come pure i piccoli giardini privati, i chiostri e i cortili, i cimiteri, sempre se caratterizzati da rilevanza artistica o storica.

Alle sopra accennate categorie di beni costituenti il patrimonio architettonico si aggiunge anche quella concernente gli immobili riconosciuti di interesse particolarmente importante “a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art.10, comma 3, lettera d). In questo caso il bene oggetto della tutela si distingue non per le sue caratteristiche intrinseche, ma per il suo valore storico testimoniale, riferibile o ad eventi singoli (es. la casa natale di un importante scrittore) oppure ad una significativa destinazione d’uso avuta nel corso del tempo (es. la sede di una famosa istituzione). Nella fattispecie l’evoluzione normativa ha visto l’ampliamento del concetto di vincolo storico-relazionale contemplato dall’art. 2 della L. 1089 del 1939 con l’introduzione, a partire dal D.P.R. 283/2000 art. 2, comma 1, lettera d della tutela di beni culturali aventi valore storico-identitario.

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Articolazione degli Uffici

Claudia Zanlungo (Responsabile area funzionale)

In perticolare il responsabile dell’area funzionale:

  • assicura il coordinamento dell’attività istruttoria, afferente alla Parte II e IV del Codice, dei funzionari competenti per territorio in materia di tutela del patrimonio architettonico,in particolare per:
  • l’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali architettonici, sentiti i funzionari competenti in caso di strutture di interesse archeologico o della presenza di beni storico artistici;
  • l’occupazione temporanea di immobili e aree per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;
  • le proposte di verifica o di dichiarazione di interesse culturale dei beni architettonici da sottoporre alla Commissione regionale per il patrimonio culturale;
  • la tutela del decoro dei beni culturali;
  • l’imposizione ai proprietari, possessori o detentoridi beni culturali degli interventi necessari per assicurarne la conservazione ai sensi dell’art. 32 del Codice;
  • le proposte da inviare alla Direzione generale ABAP per l’esercizio del diritto di prelazione sui beni architettonici secondo le modalità di cui all’articolo 32, comma2, lettera d) del DPCM n.171 del 2014;
  • le autorizzazioni peril distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi in sinergia con il responsabile dell’area patrimonio storico-artistico;

È il referente, in materia di tutela del patrimonio architettonico, per il Servizio II Tutela del patrimonio storico artistico e architettonico della Direzione generale ABAP.

Coordina l’attività dei funzionari architetti della Soprintendenza competenti per territorio in materia di architettura contemporanea e periferie urbane per quanto eventualmente richiesto dalla Direzione generale creatività contemporanea.