Ufficio vincoli beni immobili – personale
Renata Demartini (Responsabile), Oriana Orso, Monica Aresi, Giuseppe Scuderi, Elena Monti
Attività di tutela
Le procedure tecnico-amministrative per sottoporre a tutela un dato bene ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 42/2004. sono in capo agli organi periferici del Ministero (Soprintendenza e Segretariato Regionale). Tali procedure, per l’ambito lombardo, si concluderanno presso il Segretariato Regionale per i Beni Culturali della Lombardia (sede in Corso Magenta 24 – Milano), al quale è connessa l’applicazione in via definitiva della normativa sulla tutela dell’interesse culturale. L’attuazione della tutela varia a seconda che si tratti di:
- beni di proprietà pubblica o di altri enti dotati di personalità giuridica e senza fini di lucro;
- beni di proprietà ecclesiastica;
- beni di proprietà privata.
Nei primi due casi la tutela dell’interesse culturale opera automaticamente, ope legis, per i beni immobili aventi più di 70 anni di età e per i beni mobili aventi più di 50 anni, ma è possibile, da parte dell’Ente proprietario, avviare una verifica di interesse (art. 12 del D.Lgs. 42/2004) tramite il portale www.benitutelati.it. Per chiarimenti prima di avviare tale procedimento si consiglia di contattare il Segretariato Regionale per i Beni Culturali della Lombardia.
Per i beni di proprietà privata è necessario un provvedimento amministrativo espresso di dichiarazione dell’interesse.
La decisione di vincolare un dato bene appartiene alle valutazioni di discrezionalità tecnico-amministrativa, nel perseguimento di un interesse pubblico di salvaguardia e valorizzazione. Nella valutazione del “se” e del “come” tutelare un bene la Soprintendenza valuta autonomamente, senza bilanciare interessi pubblici contrapposti.
L’interesse della tutela culturale è un interesse pubblico e costituzionale inderogabile, tanto che ad esempio la posizione autorizzatoria della Soprintendenza può essere superata solo in sede di conferenza di servizi e solo tramite il rinvio al Governo della decisione finale nel caso di contrasto fra Soprintendenza e altre Pubbliche Amministrazioni.
La dichiarazione di interesse riconosce una qualità intrinseca del bene ritenuta già esistente, precisandone i tratti distintivi, e perciò presuppone una dettagliata relazione storico-artistica sia descrittiva sia motivazionale.
I titolari dei beni sottoposti alla tutela della Soprintendenza devono collaborare con la stessa per la loro tutela e valorizzazione, rimanendo soggetti a determinati doveri autorizzatori; ma nello stesso tempo però possono usufruire di facilitazioni fiscali, anche sulle spese per manutenzione e restauro.
L’attività vincolistica
I funzionari di zona della Soprintendenza – d’ufficio o su istanza dei richiedenti, provvederanno, a seguito di adeguata istruttoria, ad avviare il procedimento di rinnovo o di riconoscimento ex novo dell’interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 dei beni immobili o mobili tramite raccomandata A/R indirizzata a tutti i proprietari e, nel caso di compendi immobiliari, al sindaco del comune nel quale è ubicato l’immobile (art. 14 del D.Lgs. 42/2004).
Tutela paesaggistica
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione intervenuta con legge Costituzionale n. 3 del 2001, la tutela paesaggistica è stata delegata alle Regioni, che a loro volta hanno subdelegato ai Comuni una grande parte delle procedure amministrative al riguardo.
Per informazioni sui “vincoli” paesaggistici si rimanda alla consultazione del portale S.I.B.A. della Regione Lombardia e ai Comuni direttamente competenti.