Paesaggio

Ciò che noi oggi definiamo paesaggio è stato oggetto di interventi legislativi già all’inizio del ventesimo secolo. La legge n. 778 del 1922 e, successivamente, la legge n. 1497 del 1939 erano improntate a una concezione estetizzante, che identificava il paesaggio con la veduta d’insieme, il panorama, la “bellezza naturale” (come recitavano i testi di legge).

Solo nel 1985 la legge n. 1497/39 è stata integrata dalla legge n. 431 (la cosiddetta “legge Galasso”), che ha a sua volta spostato il fulcro tematico sull’ambiente naturale da preservare. Si è così passati da una concezione percettivo-estetica del paesaggio a una visione fondata quasi esclusivamente su dati fisici e oggettivi.

La distinzione operata in seguito (inizialmente a livello teorico e quindi recepita negli strumenti legislativi) tra «paesaggio» e «ambiente» ha contribuito a definire il primo come prodotto dell’opera dell’uomo sull’ambiente naturale, in una visione quindi improntata alla storicità e in grado anche di recuperare quella dimensione estetica che, in anni anche recenti, sembrava perduta.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha fatto propri gli orientamenti più avanzati in merito alla definizione di paesaggio, sancendo l’appartenenza a pieno titolo di quest’ultimo al patrimonio culturale. Un riferimento fondamentale nell’elaborazione del testo di legge è stata la Convenzione Europea del Paesaggio (stipulata nell’ambito del Consiglio d’Europa), aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dal nostro paese nel 2006.

L’aspetto identitario è uno dei punti cardine della Convenzione ed è richiamato dal comma 2 dell’articolo 131 del Codice (“Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali”).

La tutela dei Beni Paesaggistici è regolata dalla Parte III (art. 131-159) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 (così come modificato e integrato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 nonché dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63).

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Articolazione degli Uffici

Roberto Nessi (Responsabile area funzionale)

In particolare il responsabile dell’area funzionale:

  • predispone per il Soprintendente direttive generali in attuazione delle linee guida e/o circolari della Direzione generale ABAP;
  • assicura il coordinamento dell’attività istruttoria, afferente alla Parte III e IV del Codice, dei funzionari competenti per territorio in materia di tutela paesaggistica, in particolare per:
    • le attività di tutela del paesaggio, curandone l’omogeneità, in particolare:
      • le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) per i progetti o piani ricadenti nell’ambito territoriale di competenza;
      • i pareri espressi dai funzionari competenti per territorio nelle conferenze di servizi;
      • i lavori di copianificazione paesaggistica in accordo col Segretariato regionale e la Direzione generale ABAP;
      • la predisposizione dei monitoraggi da trasmettere agli uffici competenti;

È il referente per il Servizio V Tutela del paesaggio della Direzione generale ABAP.