Cos’è l’accesso civico
L’accesso civico, semplice o generalizzato, consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni nella disponibilità della pubblica amministrazione senza necessità di motivare la richiesta di accesso (Art. 5, D.lgs. 33/2013).
L’accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione trasparente del sito web della Soprintendenza, nei casi in cui la pubblicazione sia stata in tutto o in parte omessa.
L’accesso civico generalizzato consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti nella disponibilità della Soprintendenza, ulteriori rispetto a quelli per cui la pubblicazione è obbligatoria, ad esclusione di quelli indicati dall’art. 5-bis del D.lgs. 33/2013 (link) la cui diffusione potrebbe compromettere interessi pubblici o privati ritenuti rilevanti.
Come presentare l’istanza di accesso civico
L’istanza va presentata inoltrando l’apposito modulo, correttamente compilato, all’indirizzo PEC (mbac.sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it) o PEO (sabap-co-lc@cultura.gov.it) dell’Ufficio, indicando nell’oggetto: “istanza di accesso civico”.
L’istanza può essere inoltrata anche per posta raccomandata a: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Via Edmondo De Amicis n. 11 – 20123 Milano.
La domanda di accesso dovrà essere sottoscritta:
- Con firma digitale del richiedente;
- Con firma autografa del richiedente, avendo cura di allegare allo stesso copia di un documento di identità.
Non saranno prese in considerazione le istanze prive di sottoscrizione o, in caso di firma autografa, non corredate da documento di identità in corso di validità.
Tempi di conclusione del procedimento
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Il termine è sospeso nel caso in cui vi siano controinteressati che l’amministrazione è tenuta a informare in merito all’istanza. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa i controinteressati possono motivatamente opporsi all’accesso civico; decorso detto termine senza che vi sia stata opposizione l’amministrazione trasmette al richiedente i dati o i documenti di interesse.
I rimedi contro il mancato accesso
L’istanza può essere rigettata con provvedimento motivato nei casi previsti dalla normativa.
Se il richiedente ritiene illegittimo il rigetto totale o parziale dell’istanza o in caso di mancata risposta può presentare istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del MiC, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Contro la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, contro quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).