I canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali, ai sensi degli artt. 106-108 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono determinati dal Soprintendente in relazione a mezzi e modalità di esecuzione delle riproduzioni, al tipo, uso e destinazione delle riproduzioni, nonché ai benefici economici che ne derivano al richiedente. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
Nel caso di riproduzioni a uso editoriale e commerciale dovrà essere versata una cifra quale diritto di riproduzione.
Sono esenti dal pagamento di tale diritto le pubblicazioni di carattere esclusivamente scientifico.
Nessun canone è dovuto da privati per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione, attività didattiche e simili. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dalla Soprintendenza.
La Soprintendenza autorizza le riprese fotografiche e audiovisive e concede i relativi diritti di edizione dei beni archeologici in consegna.
Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
- la riproduzione di beni archeologici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi;
- la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.
Le richieste di riproduzioni fotografiche e di permessi per riprese fotografiche e audiovisive devono essere inviate alla Soprintendenza, attraverso la compilazione degli appositi moduli disponibili sul sito, con almeno 15 giorni di anticipo. Le richieste pervenute con un anticipo minore non saranno autorizzate.
Le riprese possono essere effettuate esclusivamente dopo avere ottenuto l’autorizzazione del Soprintendente e avere inviato la ricevuta del versamento del canone eventualmente dovuto.
Per le riproduzioni da negativi di rilevanza storica o fuori formato, le riprese in serie o altre esigenze speciali, vengono stabiliti accordi e canoni da definire caso per caso.
Eventuali altri usi delle riproduzioni, o trasferimenti a terzi, anche in noleggio, delle riprese realizzate, che comunque comportino utilizzazioni commerciali, devono essere concordati con specifica autorizzazione dell’Amministrazione.
I richiedenti sono tenuti a consegnare alla Soprintendenza copia delle riprese effettuate, in formato digitale ad alta risoluzione, e 3 copie (o estratti) delle eventuali pubblicazioni per cui sono state richieste le immagini.